Art. 16.
(Canoni).

      1. Il canone di locazione è stabilito dalle parti, ma non può eccedere la quota del 15 per cento della retribuzione netta mensile percepita dal dipendente conduttore, integrata dalla retribuzione eventualmente percepita dai suoi familiari conviventi. Il canone medesimo, previa autorizzazione scritta del dipendente, è trattenuto direttamente dall'impresa. La percentuale per il calcolo del canone è aumentata sino a un massimo del 25 per cento, qualora l'alloggio locato sia arredato o disponga di servizi comuni, quali quelli di pulizia, di cucina o di lavanderia.
      2. Il canone di locazione è aggiornato, con cadenza annuale, con riferimento alle variazioni della retribuzione netta del conduttore integrata da quella dei suoi familiari conviventi, della quale il conduttore è tenuto a dare notizia al locatore. Il deposito cauzionale non può eccedere le due mensilità del canone e su di esso maturano gli interessi al tasso legale.
      3. L'ottenimento di un alloggio in locazione a canone commisurato alla retribuzione non incide, sotto alcun profilo, sul trattamento economico del dipendente-conduttore, come definito dalla disciplina del rapporto di lavoro.